IMU
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Per informazioni relative all'imposta, accedere al seguente link:
https://sportellotelematico.comune.coccaglio.bs.it/action:s_italia:imposta.municipale.unica
Per il calcolo online IMU 2022 accedere al seguente link:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C806
SONO ESENTI DALL'IMU
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
- abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22/04/2008; sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- casa familiare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliari di proprietà di Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinate esclusivamente per fini istituzionali; (*)
- unità immobiliari di cui all’art. 7 comma 1 lett. B), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504/1992; (*)
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- fabbricati bene merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nell’ambito delle misure anti-crisi economica causata dal Covid-19, come previsto dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, per il biennio 2021/2022, sono esonerati, ai fini IMU, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
(*) Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione ministeriale con cui attesta il possesso dei requisiti.
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del cod. di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per ragioni che non sono superabili con interventi di manutenzione, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, per avere diritto alla riduzione il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva redatta da un tecnico abilitato. L’agevolazione decorre soltanto dalla data di presentazione della suddetta istanza.
La base imponibile è ridotta del 62,5%:
- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (senza prevedere al contempo l’iscrizione all’AIRE, come chiarito in occasione del Telefisco 2021, e senza che sia richiesta la cittadinanza italiana) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO – AGEVOLAZIONE NAZIONALE
Gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta (figlio e genitore e viceversa) godono di una riduzione al 50% della base imponibile. Le condizioni per beneficiare di tale riduzione sono:
- il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato;
- si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (cat. A1, A8 e A9).
Per l’applicazione di detta agevolazione, il contribuente dovrà esibire all’ufficio IMU copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO – AGEVOLAZIONE COMUNALE
È prevista un'aliquota agevolata del 5,5‰ per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, utilizzate come abitazione principale, secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 del Regolamento comunale IMU, ovvero:
- il comodatario dovrà risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente;
- il comodante, per i predetti immobili dati in uso gratuito, dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi nel riquadro redditi da fabbricati, il codice relativo ad abitazione o pertinenza data in uso gratuito;
- il titolo dell’intera proprietà dovrà esaurirsi tra i parenti in linea retta entro il primo grado;
- il comodante dovrà presentare apposita istanza all’ufficio IMU, compilando il modulo disponibile nella sezione dedicata. La documentazione dovrà essere presentata entro la scadenza per il versamento della rata di saldo.
In caso siano soddisfatti i requisiti per entrambe le agevolazioni previste per il comodato gratuito, il contribuente avrà diritto all’aliquota agevolata del 5,50‰ oltre alla riduzione al 50% della base imponibile.
ALIQUOTE ANNO 2022
Tipologia di immobile |
Aliquote |
Fabbricati di tipo “D/5” Istituti bancari |
1,05% |
Aree fabbricabili |
1,05% |
Unità immobiliare nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
0,55% |
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non |
0,55% |
Unità immobiliare concessa ad uso gratuito dai genitori al figlio o viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti |
0,55% |
Fabbricati gruppo "D" diversi da “D/5” |
1,01% |
Terreni agricoli |
1,01% |
Altri fabbricati (restanti fattispecie imponibili) |
1,01% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,10% |
QUANDO E COME SI PAGA L’IMU
Le scadenze per il versamento dell’IMU sono:
- unica soluzione o prima rata entro il 16 giugno per il versamento del 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate o dell'anno precedente, ovvero con quelle dell’anno in corso se già conosciute;
- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.
Qualora l’IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00 non si deve effettuare alcun pagamento.
I versamenti dell’IMU devono essere effettuati a mezzo MODELLO F24
Codice ente/Comune: C806
Con il modello F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzabili per il pagamento dell’IMU fino al suo azzeramento.
Gli importi vanno arrotondati voce per voce (per difetto se i decimali sono da 01 a 49 centesimi, per eccesso per decimali da 50 a 99 centesimi).
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMU DA PARTE DEI SOGGETTI ALL'ESTERO
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore del Comune di Coccaglio codice IBAN IT67O0569654360000002055X57 (codice BIC SWIFT POSOIT22);
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.
In concomitanza della scadenza di pagamento (giugno e dicembre) verrà attivato presso l’ufficio IMU Comunale un apposito sportello a supporto del contribuente.