IMU
L'accesso allo Sportello Telematico Polifunzionale consente di ricevere delle informazioni generali relative al tributo in questione e di inviare all'ufficio competente apposite istanze.
Codice Ente del Comune di Coccaglio: C806
COME SI PAGA L’IMU
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta, mediante modello F24, per l’anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Con il modello F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzabili per il pagamento dell’IMU fino al suo azzeramento.
Gli importi vanno arrotondati voce per voce (per difetto se i decimali sono da 01 a 49 centesimi, per eccesso per decimali da 50 a 99 centesimi).
L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a Euro 5,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMU DA PARTE DEI SOGGETTI ALL'ESTERO
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nel modo seguente:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico in favore del Comune di Coccaglio, utilizzando il codice IBAN IT67O0569654360000002055X57 (codice BIC SWIFT POSOIT22);
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico In favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO – AGEVOLAZIONE NAZIONALE
Gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta (figlio e genitore e viceversa) godono di una riduzione al 50% della base imponibile. Per l’applicazione di detta agevolazione, il contribuente dovrà esibire all’ufficio IMU copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO – AGEVOLAZIONE COMUNALE
È prevista un'aliquota agevolata del 5,50‰ per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitore/figlio/a e viceversa), utilizzate come abitazione principale, secondo i criteri stabiliti dall’art. 14bis del Regolamento comunale IMU, ovvero:
- il comodatario deve risiedere anagraficamente nel fabbricato;
- il comodatario deve dimorare abitualmente nel fabbricato.
Il comodante, entro la scadenza per il versamento di saldo, dovrà presentare l'istanza all’ufficio IMU utilizzando apposito modello dedicato.
In caso siano soddisfatti i requisiti per entrambe le agevolazioni previste per il comodato gratuito, il contribuente avrà diritto all’aliquota agevolata del 5,50‰ oltre alla riduzione al 50% della base imponibile.
Attenzione: non sussiste il comodato gratuito in caso di comproprietà dell’immobile.
AUTORIZZAZIONE INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI
Nell'ottica di offrire un servizio migliore, siamo lieti di fornire una nuova modalità di invio degli avvisi di pagamento dei tributi IMU e TARI, in formato PDF, tramite posta elettronica semplice (e-mail) o certificata (PEC).
Questa nuova metodologia permetterà di evitare ritardi e disagi legati all’invio dei documenti via posta ordinaria.
Laddove volesse ricevere gli avvisi di pagamento dei tributi IMU e TARI tramite posta elettronica semplice (e-mail) o certificata (PEC), la invitiamo a trasmettere il presente modulo, compilato in ogni sua parte, con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio URP (in orario di apertura al pubblico);
- tramite PEC all’indirizzo tributi@pec.comune.coccaglio.bs.it
IMU 2025
Per provvedere in autonomia al calcolo dell'IMU accedere al CALCOLATORE IMU 2025
L’Amministrazione Comunale, in occasione della prossima scadenza di versamento dell’Imposta Municipale Unica, invia alle sole persone fisiche proprietarie di fabbricati e terreni:
• il modello F24 precompilato relativo alla rata di acconto, con scadenza il 16/06/2025;
• il modello F24 precompilato relativo alla rata di saldo, con scadenza il 16/12/2025;
• la relativa scheda di calcolo.
Sono escluse da questo servizio:
• le persone fisiche proprietarie anche di aree fabbricabili;
• le persone fisiche esercenti attività agricola con iscrizione previdenziale e proprietarie anche di terreni agricoli.
Giova precisare che il contribuente è sempre tenuto al controllo dei dati ed è responsabile della veridicità degli stessi. Pertanto, nel caso in cui fossero riscontrate delle difformità relativamente alle proprietà (fabbricati - terreni) ed al calcolo dell'IMU, si invita a contattare l'ufficio IMU del Comune per l'aggiornamento della posizione e per l'eventuale ristampa dei documenti, infatti, l'invio degli F24 precompilati non esclude la possibilità di eventuale accertamenti futuri da parte dell'Ente.
AREE EDIFICABILI AI FINI IMU – AGGIORNAMENTO 2025
Si avvisa i contribuenti che, entro la scadenza della rata di saldo, l’Ente provvederà ad aggiornare i valori delle aree edificabili ai fini IMU.
Pertanto, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per la rata di acconto, è ammesso il versamento sulla base dei valori attualmente vigenti ed il successivo ricalcolo in sede di conguaglio (rata di saldo), applicando i nuovi valori tabellari.
Si ricorda che le persone fisiche proprietarie di aree fabbricabili non sono incluse nel servizio di invio del modello F24 precompilato e che è onere del contribuente provvedere alla quantificazione di quanto dovuto.
Definizione di area edificabile:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019 “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.“.
L’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, definisce che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”.