DELIBERA AGCOM - VIOLAZIONE LEGGE ELETTORALE

Ultima modifica 19 settembre 2024

DELIBERA N. 328/24/CONS    DELL’AGCOM -AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28.

 

“ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COCCAGLIO (BS) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28”.

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM con DELIBERA N.328/24 ha disposto che venga pubblicato per 15 giorni dal 18 settembre 2024 al 2 ottobre 2024 il seguente messaggio a causa della non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla Disciplina della comunicazione istituzionale realizzata in campagna elettorale poiché nelle locandine degli eventi “Coppa Lumpinee” post del 15 aprile , Voci di Primavera” post del 15 aprile, “Pinocchio una bugia vera” post del 15 aprile, “Mercatino Hobbisti creativi” post del 24 aprile, Tik Tokers” post del 23 maggio, “Mani e Manine” post del 21 maggio, “Teatro Armathan” post del 2 maggio , “Festa dello Sport” post del 17 aprile, “Laboratorio di Primavera” post del 15 aprile, “Inaugurazione del Parco Geologico” post del 7 maggio, pubblicati sulla pagina Facebook del Comune, è presente il logo del Comune, anche accompagnato in due casi dalla dicitura “con il patrocinio del Comune di Coccaglio” e in altri due casi dalla dicitura “Assessorato alla cultura”, mentre in una locandina sono presenti entrambe le voci; le comunicazioni relative all'evento “Primi in sicurezza”, alla 95° adunata degli alpini, all'evento Aido, ai saluti del sindaco alla comunità, attraverso i post del 13 e 21 maggio, del 3 e 8 giugno, sono invece tutti a firma del sindaco e accompagnati dalla sua foto con fascia tricolore.

https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-328-24-cons